Soggetti ammissibili

Casa per Padri con figli separati e divorziati

Padri legalmente sposati, i quali devono presentare:

· sentenza di separazione consensuale/giudiziale emessa dal Tribunale

oppure

· richiesta di separazione depositata in Tribunale

Per le situazioni di coppie di fatto, i papà devono presentare:

· decreto del Tribunale dei minorenni

oppure

· stato di famiglia che attesti lo stato di convivenza

Per tutte le situazioni, è da considerarsi inderogabile la presenza di figli minori o maggiorenni dipendenti, affidati stabilmente all’altro coniuge/genitore.

Si precisa che situazioni di padri in carico ai servizi territoriali, dovranno essere accompagnate da relazione sociale e dal progetto individualizzato già definito ed attivato dal Servizio.

Si escludono dall’accoglienza persone che presentano gravi problemi di salute a livello fisico e mentale, di tossico e/o alcool dipendenza attiva, incompatibili con il percorso di autonomia abitativa

Eventuali situazioni di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti, dovranno essere esplicitate in sede di colloquio sociale e debitamente documentate.

In tutti i casi la commissione valuterà l’ammissione o meno di volta in volta, sulla base degli elementi raccolti e del loro impatto sulla relazione genitoriale e sulle regole di sana e civile convivenza.

Reddito

Alla richiesta di inserimento che può avvenire o tramite le caritas parrocchiali, o i servizi invianti, il papà deve allegare l’ultima dichiarazione dei redditi presentata, in relazione alla data di richiesta di ammissione alla casa.

La Commissione effettuerà la valutazione del reddito residuo che rimane nella disponibilità del padre (tolte le quote di mantenimento ai figli e alla ex moglie/convivente, il pagamento di eventuale mutuo della casa coniugale ed altri eventuali oneri vari) per far fronte al proprio mantenimento e al pagamento di un affitto a prezzo di mercato.

Residenza

Di norma, il papà che richiede di essere ammesso alla casa deve essere residente in

uno dei Comuni della provincia di  Como, Monza e Brianza.

Il requisito della residenza del padre in viene superato

· qualora fossero i figli e la ex moglie/compagna a risiedere nelle provincie di Como, Monza e Brianza e (al fine di assicurare la continuità degli affetti);

oppure, in casi del tutto eccezionali e previa valutazione della Commissione esaminatrice

· qualora il padre stia svolgendo la propria attività lavorativa nella provincia di  Como, Monza e Brianza (al fine di assicurare la continuità dell’attività lavorativa).

Modalità di accoglienza

Saranno ammessi i padri che sono in possesso dei requisiti sopra elencati. La domanda potrà pervenire o attraverso le Caritas parrocchiali o dai servizi invianti che manderanno una prima relazione conoscitiva del possibile ospite.

Sarà poi un’apposita commissione formata da uno psicologo, un’assistente sociale, un sacerdote e dal responsabile dei volontari che valuterà le singole richieste.

Dal momento della richiesta all’accoglienza passano solo i giorni necessari all’istruttoria.

La commissione si ritroverà con scadenza quindicinale per la valutazione dei casi, e per monitorare i progetti d’accoglienza. In caso d’urgenza il presidente della commissione potrà convocare la stessa per prendere decisioni in merito.